La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali. Ecco il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti con disabilità ci soffermeremo in particolare sul settore auto indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.
Ecco spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di seguito indicate.
LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
Possono usufruire delle agevolazioni:
1. non vedenti e sordi
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari
dell’indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi. Per quanto riguarda i sordi, l’art. 1 della legge n. 68/1999 definisce tali le persone colpite da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
I disabili elencati ai punti 2 e 3 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.
In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.
I disabili indicati al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.
Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
Per quali veicoli?
Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli:
autovetture (*)
Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)
Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli specifici (*)
Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
autocaravan (*) (1)
Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
motocarrozzette
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
(*) Per i non vedenti e i sordi i veicoli agevolati sono solo quelli con l’asterisco
(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.
(Tratto da “GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITA’” – Agenzia delle Entrate)