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IL NUOVO CONTRASSEGNO EUROPEO DI PARCHEGGIO PER I DISABILI

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Il contrassegno parcheggio disabili per auto rilasciato dal Comune entro il 15 settembre 2012, era un tagliando di colore arancione con il simbolo nero della sedia a rotelle.

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Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili “europeo”, con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell’accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.

 

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Il nuovo contrassegno rilasciato a partire dal 15 settembre 2012 è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, ed è conforme al “contrassegno unificato disabili europeo” (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 98/376/CE.

Il contrassegno europeo sarà quindi valido anche negli altri ventisette paesi aderenti all’UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall’autorità italiana.

I requisiti previsti per il rilascio del nuovo contrassegno restano principalmente gli stessi e anche le condizioni del suo utilizzo. Si ricorda che i Comuni hanno tre anni di tempo per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo modello europeo. In questo periodo quelli già rilasciati restano comunque validi ed i nuovi contrassegni europei saranno consegnati in occasione del rinnovo degli stessi. Nel caso il titolare del vecchio contrassegno in corso di validità abbia la necessità di recarsi in un Paese dell’Unione Europea è consigliabile rivolgersi al proprio Comune di residenza per richiederne tempestivamente la sostituzione.

Entro lo stesso termine di tre anni, anche la segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla mobilità delle persone con disabilità dovrà essere adeguata alla rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno, in base alle indicazioni contenute nel Decreto.

A chi viene rilasciato il contrassegno:

Il contrassegno – valido per 5 anni e rinnovabile – viene rilasciato a:
– persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
– ciechi assoluti e invalidi con residuo visivo non superiore a 1/20 (ventesimisti)
Può essere rilasciato a tempo determinato, cioè per un periodo inferiore ai 5 anni, a:
– anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; in questo caso l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell’invalidità.

Come si ottiene il contrassegno:
– richiedere certificazione medica all’Azienda Sanitaria Locale, prenotando apposita visita dall’ Ufficiale Sanitario (sono esonerati dalla visita quanti possiedono certificato rilasciato dalla Commissione d’Invalidità o certificato medico L. 104 nei quali sia barrata la voce di ciechi totali o invalidi al 100% con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore)
– presentare la domanda su apposito modulo, presso URP, allegando il certificato medico rilasciato
dall’Ufficiale Sanitario o fotocopia del certificato rilasciato dalla Commissione d’ Invalidità.

Per rinnovarlo:
– Istanza redatta come da apposito modulo
– Certificato del medico di base che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio (non necessario nei casi di esonero da visita medica sopra riportati)
– Vecchio contrassegno
Il rilascio del contrassegno è immediato.
In caso di furto o smarrimento, è necessario presentare copia della denuncia rilasciata dalle autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di deterioramento o illeggibilità del contrassegno, occorre restituirlo allo sportello URP, per ottenere immediatamente il rilascio del duplicato.

Cosa permette e come si utilizza:
– sostare con le vetture negli appositi spazi contrassegnati da segnaletica orizzontale gialla e
verticale (Divieto di Sosta. Sosta consentita alle persone invalide);
– transitare e sostare nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato e transitare sulle corsie preferenziali (D.P.R. 24/07/96 n. 503);
– sostare nonostante il divieto di sosta indicato con apposito segnale verticale o orizzontale, purché
ciò non costituisca grave pericolo o intralcio per la circolazione;
– sostare in deroga al disco orario e al pagamento della sosta
– transitare all’interno dei centri abitati, anche quando sono in vigore eventuali ordinanze di limitazione
del traffico.
Tale contrassegno è personale e deve essere usato esclusivamente se la persona invalida è presente sul veicolo al momento dell’utilizzo. Il contrassegno inoltre va esposto in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo al servizio dell’invalido, in maniera completamente leggibile dall’esterno, non e’ vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

Cosa non è permesso fare con il contrassegno:
– esporre il contrassegno su un veicolo non a servizio dell’invalido (utilizzo improprio sanzionabile come da artt. 158 comma 2 e 6 e 188 comma 4)
– derogare ai divieti di sosta di cui agli artt. 157 e 158, infatti tali articoli vietano la fermata e la sosta laddove esiste una segnaletica verticale o semaforica, e in modo da non occultarne la vista, in prossimità di corsie di canalizzazione ed in corrispondenza o in prossimità di incroci, davanti ai passi carrabili, in seconda fila, sui passaggi pedonali e sui marciapiedi.
– utilizzare fotocopia del contrassegno o fare fotocopie per i parenti o altri
– alterare, contraffare, falsificare il contrassegno (sanzione penale art. 482 codice penale)
– continuare ad utilizzare il contrassegno da parte dei parenti anche quando il titolare del contrassegno è deceduto (in tal caso restituirlo al Comune).

 

Valter Nicoletti –  valternicoletti@disabilinauto.it

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