E’ entrato in vigore in data 18/02/2021 il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 14/02/2021. In pratica, non è più obbligatorio collaudare nelle sedi della Motorizzazione Civile l’installazione dei ganci traino, la sostituzione dei serbatoi Gpl, il montaggio dei doppi comandi sui veicoli per le esercitazioni di guida e di alcuni adattamenti per i conducenti disabili (pomello al volante, centralina comandi servizi, inversione dei pedali acceleratore-freno, spostamento delle leve dei comandi, specchio retrovisore grandangolare interno e specchio retrovisore aggiuntivo esterno). Nei casi appena indicati, Pur essendo confermato l’aggiornamento della carta di circolazione, basterà una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte da parte di una delle officine accreditate dal ministero dei Trasporti, quindi senza la formale “visita e prova” alla Motorizzazione.
La domanda di aggiornamento della carta di circolazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dal completamento dei lavori direttamente dall’intestatario del veicolo oppure da un’agenzia di pratiche auto. Nel primo caso bisognerà pagare 10,20 euro di tariffa motorizzazione e 16 euro di imposta di bollo. Nel secondo, ovviamente, bisognerà aggiungere la libera tariffa dell’agenzia incaricata dell’operazione. Alla domanda bisognerà allegare l’attestazione dei lavori dell’officina, la certificazione d’origine dei componenti installati e, ove previsto, un certificato di conformità.
L’aggiornamento della carta di circolazione a seguito delle modifiche effettuate è eseguito dall’Ufficio Motorizzazione Civile competente del luogo ove sono stati eseguiti i lavori e si concretizza con l’emissione di un tagliando adesivo da applicare sulla carta di circolazione stessa; su quest’ultimo sono riportati i dati variati o integrati in seguito alle modifiche e il codice identificativo dell’officina che ha eseguito i lavori.
La Motorizzazione Civile ha previsto un periodo transitorio. In pratica, la vecchia procedura resta valida sia per le domande già presentate e, quindi, per le visite e prove già prenotate, sia per le domande ancora da presentare relative a modifiche già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto. La direzione generale della Motorizzazione, fa comunque sapere:
“in considerazione della possibile volontà da parte degli interessati di avvalersi delle semplificazioni introdotte, le domande già presentate potranno essere definite con la nuova procedura a condizione che la domanda venga opportunamente integrata e resa conforme alle prescrizioni del decreto, con particolare riferimento all’accreditamento dell’officina e alle relative dichiarazioni”.
Valter Nicoletti